La L. n. 449/97 ha modificato - con effetto dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 - la disciplina dei proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità contenuta nell'art. 55, comma 3, lettera b) del T.U.I.R., apportando due significative innovazioni:
* l'eliminazione della possibilità di accantonare in sospensione d'imposta fino al cinquanta per cento dell'ammontare dei contributi "in conto capitale", considerati sopravvenienze attive;
* l'esclusione, dal novero dei proventi che costituiscono sopravvenienze attive, dei contributi "per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato".
Le modifiche normative, peraltro, si sono limitate ad abrogare alcune parti dell'art. 55, senza introdurre una specifica disciplina per la nuova categoria di contributi; nè, fino ad oggi, era stato fornito alcun chiarimento in relazione alle novità apportate dalla L. n. 449.
Questa situazione ha determinato molte incertezze interpretative, soprattutto in merito al trattamento fiscale e ai criteri identificativi dei nuovi contributi (che possono essere definiti "in conto impianti"), i quali si sono affiancati, come terza categoria di contributi, ai contributi c.d. "in conto esercizio", considerati ricavi dall'art. 53, comma 1, lettere e) ed f) del T.U.I.R., e, per l'appunto, ai veri e propri contributi "in conto capitale", che restano disciplinati dall'art. 55, comma 3, lettera b).
Le prime precisazioni in materia vengono ora fornite dalle istruzioni alle dichiarazioni dei redditi mod. UNICO/99, approvate con decreti ministeriali la cui pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale sta per essere ultimata. Negli "approfondimenti" vengono segnalate le principali indicazioni contenute nel relativo paragrafo dell'"appendice", di seguito riportato nel testo tratto dal "Mod. UNICO/99 - Società di capitali, enti commerciali ed equiparati", pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 71 alla Gazzetta Ufficiale".
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