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00016 01/15/1999
EURO - Aspetti contabili fiscali e di bilancio - D.lgs. n. 213/98
canale: Fisco

Con il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, vengono stabilite le disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale. L'introduzione della moneta unica avverrà gradualmente con un periodo transitorio iniziato il 1° gennaio 1999, che si concluderà al più tardi il 31 dicembre 2001.

L'art. 1 del decreto contiene le definizioni dei principali riferimenti utilizzati nel provvedimento stesso che risultano molto utili per una corretta lettura della nuova normativa. Sotto il profilo degli adempimenti contabili e di bilancio, quelle più significativi sono elencate alle lettere n), o), p) e q).
Gli articoli del provvedimento, che più interessano ai fini degli adempimenti contabili, sono i seguenti artt. 3, 4, 16, 17, 18, 19, 47 e 48.


Il Ministero delle finanze, con la circolare n. 291/E del 23 dicembre 1998, ha emanato proprie istruzioni in relazione ai conseguenti adempimenti fiscali.


Si riassumono, di seguito, le principali novità di immediata applicazione relative agli adempimenti contabili e fiscali delle imprese derivanti dall'introduzione della moneta unica.



REGISTRAZIONI CONTABILI



Nel periodo transitorio (1/1/99-31/12/2001) si possono effettuare le annotazioni delle operazioni nelle scritture contabili obbligatorie, in lire o in euro, senza alcun adempimento formale di comunicazione e senza obbligo di predisporre nuovi registri o libri. E' semplicemente necessario effettuare gli opportuni adattamenti mediante creazione di nuove colonne nei registri o codici idendificativi delle due valute. Qualora l'azienda intenda tenere la contabilità in entrambe le valute, la registrazione delle fatture di vendite e di acquisto, fermo restando che l'operazione deve essere registrata una sola volta, sarà effettuata in relazione alla valuta utilizzata per la fatturazione. Nel caso in cui si riceva una fattura in una delle valute aderenti, ovvero in valute diverse, la stessa può essere registrata in euro o in lire. Per le fatture espresse in valuta, gli importi da convertire in lire devono essere prima convertiti in euro e, successivamente, in lire, con l'utilizzo di almeno tre cifre decimali. Resta ferma la possibilità di avvalersi, per motivi di organizzazione aziendale, di registri sezionali in cui annotare le operazioni in lire o in euro, da tenersi ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 633/72.



DOCUMENTI CONTABILI


Durante il periodo transitorio, le aziende possono emettere liberamente fatture in lire o in euro, così come talune in lire e talune in euro. E' altresì consentita la doppia indicazione a prescindere dalla moneta utilizzata per la contabilizzazione delle operazioni, in quanto la fattura non rientra tra i documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna elencati alla lettera n) dell'art. 1 del provvedimento in commento. L'emissione delle fatture in euro e la loro registrazione, non determina l'obbligo di redigere il bilancio in euro. Inoltre, essendo fissato un cambio irrevocabile e definitivo, non sussiste l'obbligo di indicarlo in fattura. Qualunque sia la valuta in cui si emette la fattura, tutti gli elementi in essa contenuti, quali l'imponibile, l'imposta e il totale, devono essere espressi nella medesima valuta. E', comunque, consentita la doppia indicazione in fattura dei dati, sia in lire che in euro.



Nella conversione in euro delle fatture in lire, il totale deve essere arrotondato al centesimo di euro, ossia a due cifre decimali e gli importi decimali devono essere separati dalle unità mediante la virgola. La conversione in euro deve interessare gli elementi fiscalmente rilevanti (imponibile, imposta, ritenute, ecc.) contenuti nella fattura, negli ammontari in essa indicati, arrontondandoli al secondo decimale, per eccesso o per difetto, a seconda se la terza cifra è rispettivamente pari o superiore a 5 o inferiore e sommando gli importi già convertiti in euro, al fine di ottenere il totale nella stessa valuta. In sostanza, ad esempio, l'importo di 10,254 euro va arrotondato a 10,25 euro, mentre un importo di 10,255 euro si arrotonda a 10,26 euro.



Per quanto concerne i calcoli intermedi - categoria residuale che comprende gli importi diversi da quelli che devono essere autonomamente contabilizzati o pagati - può essere utilizzato un numero libero di decimali, fermo restando l'obbligo di utilizzare almeno:


- cinque cifre decimali per gli importi originariamente espressi in unità di lire;


- quattro cifre decimali per gli importi originariamente espressi in decine di lire;


- tre cifre decimali per gli importi originariamente espressi in centinaia di lire;
- due cifre decimali per gli importi originariamente espressi in migliaia di lire.

Per quanto concerne, invece, la conversione in lire delle fatture emesse in euro, la stessa va effettuata con gli stessi criteri di cui prima, con la conseguenza che dovranno essere convertiti in lire l'imponibile e l'imposta indicati in euro nella fattura. Nel caso in cui dalla conversione degli importi dall'euro in lire risultino dei numeri decimali, l'importo va arrotondato per eccesso o per difetto alla unità di lire.

CONVERSIONE DELLE FATTURE INTRACOMUNITARIE

Per quanto concerne le fatture relative alle operazioni intracomunitarie espresse in una delle valute aderenti, a partire dal 1° gennaio 1999, gli acquirenti devono prima convertire tale importo in euro, con arrotondamento almeno fino alla terza cifra decimale e, successivamente, convertire l'importo ottenuto in moneta nazionale. Non possono essere utilizzati metodi alternativi di calcolo, salvo che producano gli stessi risultati.

Così, ad esempio, se si riceve una fattura di acquisto da un fornitore francese espressa in franchi, si dovrà procedere alla conversione dei franchi in euro e, successivamente, l'importo ottenuto in lire. La conversione finale in lire è necessaria anche qualora si sia optato per la contabilizzazione in euro, al fine della compilazione della colonna 4 del modello Intra-2 bis.

Inoltre, nell'ipotesi di ricezione dal fornitore comunitario di una fattura espressa in lire italiane, si rende comunque necessario convertire tale valore nella valuta del paese del fornitore attraverso la triangolazione (da lira ad euro e da euro a valuta dello Stato del fornitore), al fine della compilazione delle colonne 4 e 5 del modello Intra-2 bis.

Anche nel caso in cui la fattura sia espressa in valuta extracee (dollari) sarà necessario convertirla in euro, applicando il cambio del giorno dell'operazione, se indicato in fattura, o, in mancanza di tale indicazione, con riferimento alla data della fattura stessa e, successivamente, convertire l'importo ottenuto sia in lire sia in valuta del fornitore Cee, sempre al fine della compilazione delle colonne 4 e 5 del modello Intra 2-bis.

Per le cessioni intracomunitarie, qualora la fattura sia emessa in euro, si rende necessario in ogni caso procedere alla conversione in lire dell'ammontare dell'operazione ai fini della compilazione della colonna 4 del modello Intra-1 bis.



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