A fronte del mandato della Commissione Europea al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) di elaborare e di rivedere la validità delle norme armonizzate a sostegno del normativa comunitaria che disciplina la produzione dei dispositivi medici, con apposita Decisione è stato modificato nel precedente elenco, le parti relative ai veicoli medici e loro attrezzatura, alle apparecchiature per anestesia e ventilazione polmonare, alla valutazione biologica dei dispositivi medici, agli imballaggi per dispositivi medici sterilizzati terminalmente, alla sterilizzazione dei dispositivi medici, all’indagine clinica dei dispositivi medici per soggetti umani, agli impianti chirurgici non attivi, ai dispositivi medici che utilizzano tessuti animali e loro derivati, all’elettroacustica e agli apparecchi elettromedicali.
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