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E’ prevista a breve, e comunque non oltre il 9 maggio 2006, la pubblicazione in G.U. del decreto legislativo apparovato il 23 febbraio 2006 dal Consiglio dei Ministri (di attuazione della direttiva n. 2003/20/CE, che modifica la direttiva n. 91/671/CE) relativo all’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini.
Il decreto, che avrà validità dal giorno successivo alla data di pubblicazione, andrà a modificare l’art. 172 del nuovo Codice della Strada, nei seguenti aspetti:
- è previsto che l’uso delle cinture di sicurezza venga esteso, oltre alle autovetture (M1), anche al conducente e passeggeri dei mezzi destinati al trasporto merci classificati N1, N2, N3 (tutti gli autocarri, di qualsiasi portata o massa complessiva a pieno carico). I bambini di statura inferiore a 1,50 m. devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini adeguato al loro peso;
- sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3 sprovvisti dei sistemi di ritenuta: i bambini di età fino a tre anni non possono viaggiare; i bambini di età superiore ai tre anni possono occupare un sedile anteriore solo se la loro statura supera 1,50 m. (rispetto a quanto previsto dalla direttiva comunitaria, va comunque precisato che sugli autocarri possono prendere posto, oltre al conducente, solo le persone addette all’uso o al trasporto delle cose);
- i bambini di statura non superiore a 1,50 m., quando viaggiano negli autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza o negli autoveicoli adibiti al noleggio con conducente, possono non essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini a condizione che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici;
- i bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all'indietro su un sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che l'airbag medesimo non sia stato disattivato anche in maniera automatica adeguata;
- tutti gli occupanti, di età superiore a tre anni, degli autobus in circolazione (categorie M2 - veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al conducente e massa massima non superiore a 5 t. - e M3 – veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t.) devono utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti. I bambini devono essere assicurati con sistemi di ritenuta per bambini, eventualmente presenti sugli autobus, solo se di tipo omologato;
- i passeggeri degli autobus devono essere informati dell'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il veicolo è in movimento, mediante cartelli o pittogrammi, conformi al modello figurante nell'allegato alla direttiva 2003/20/CE, apposti in modo ben visibile su ogni sedile. Inoltre, tale informazione può essere fornita dal conducente, dal bigliettaio, dalla persona designata come capogruppo o mediante sistemi audiovisivi quale il video;
- sono esentati dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, tra gli altri, i passeggeri degli autobus autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana.
Circa le sanzioni amministrative per chi non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i bambini, si ricorda che è previsto il pagamento di una somma da euro 68,00 ad euro 275,00, oltre la decurtazione di cinque punti sulla patente.
Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui sopra per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindi giorni a due mesi.
Per gli autobus, l’obbligo riguarda solo i veicoli di tipo omologato con le cinture di sicurezza; i veicoli che non sono stati omologati con tali dispositivi non devono soddisfare le prescrizioni di cui al decreto legislativo in oggetto.
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