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A22553 10/12/2007
Circolazione e sicurezza stradale. Reintroduzione esenzione cronotachigrafo per determinati autocarri
canale: Trasporti e Circolazione

Con proprio decreto del 20 giugno 2007, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 10 ottobre 2007 (riportato nell’allegato), il Ministro dei trasporti ha dato attuazione alla facoltà prevista dal regolamento (CE) n. 561/06 per i singoli Stati UE di poter derogare a livello nazionale dalle norme comunitarie relative alle categorie di veicoli che sono esentate dall’obbligo dell’apparecchio di registrazione dei tempi di guida/sosta/riposo.

In particolare, questo decreto ha previsto che siano esentati (a livello nazionale) dall’obbligo del cronotachigrafo e dal rispetto dei tempi di guida/sosta/riposo i veicoli impiegati nell’ambito dei servizi postali con massa non superiore a 7,5 t., dei servizi fognari (da intendersi anche spurgo pozzi neri), di protezione contro le innondazioni, di manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete stradale, di nettezza urbana, dei telegrafi, dei telefoni, della radiodiffusione, delle televisione e della rilevazione di emittenti e riceventi di televisione o radio, veicoli per circhi o parchi divertimenti, veicoli impiegati per la raccolta del latte nelle fattorie e la restituzione alle medesime dei contenitori di latte o di prodotti lattieri destinati all’alimentazione animale.

Il decreto permette una continuità temporale per tali esenzioni già previste dal vecchio regolamento (CE) n. 3820/85, prevista in deroga fino al 31 dicembre 2007 dal nuovo regolamento (CE) n. 561/06 ed ora anche dopo il 31 dicembre 2007 grazie al DM 20 giugno 2007.

Non ci sono invece variazioni per i veicoli oggi esentati (regolamento (CE) n. 3820/85), ma che non lo saranno più dal 1° gennaio 2008 per effetto di quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 561/06, quali i carri-attrezzi specializzati che operano oltre i 100 km. dalla propria base operativa. Tali veicoli, dal 1° gennaio 2008 dovranno essere muniti di cronotachigrafo digitale (con le relative cards per i conducenti e l’azienda).

Restano inoltre esentati, sia nella vecchia che nella nuova normativa, gli autocarri con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t. ed i veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 km.



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