Federmeccanica ha comunicato gli importi retributivi “dell’indennità di vacanza contrattuale”, da corrispondere a ciascun dipendente, con apposita voce retributiva, a decorrere dal 1° ottobre 2007.
I valori mensili ed orari, relativi agli operai, categorie speciali, impiegati, quadri ed al personale inquadrato con il contratto di apprendistato professionalizzante, sono riportati nella successiva tabella 1, mentre gli importi da corrispondere agli apprendisti cui si applica la disciplina contrattuale del 7 maggio 2003 sono riportati nella tabella 2.
Tali importi sono stati determinati sulla base del tasso di inflazione programmata per l’anno 2007, pari al 2,0%, così come indicato nel DPEF per gli anni 2007-2011.
La voce “Indennità di vacanza contrattuale” si computa ai fini degli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, e del T.f.r., al pari dei minimi contrattuali.
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