Il nuovo c.c.n.l. per l’industria tessile-abbigliamento ha introdotto l’istituto della banca delle ore, cioè un conto individuale di ore nel quale confluiscono le ore di permesso per ex festività e le prime 32 ore annuali di lavoro straordinario, ad eccezione di quelle effettuate per manutenzione ed inventario.
Le ore accumulate potranno essere usufruite, sotto forma di permessi individuali, entro il 31 dicembre dell’anno successivo, nel rispetto delle condizioni previste dal c.c.n.l..
In linea generale la norma contrattuale (art. 38 c.c.n.l. 19 maggio 2000) prevede che l’istituto sia operativo a partire dal 1° gennaio 2001 e che annualmente, entro il mese di gennaio, il lavoratore dichiari la propria intenzione di accumulare nella “banca delle ore” le prime 32 ore di straordinario; in mancanza di comunicazione le ore non saranno accumulate.
Per l’anno in corso, la norma transitoria che chiude il nuovo art. 38 del c.c.n.l. prevede che possano essere accumulate solo le prime 32 ore di straordinario effettuate dal 1° luglio al 31 dicembre 2000 (e non anche i permessi per ex festività), a condizione che il lavoratore manifesti la propria opzione in tal senso entro il 30 giugno p.v.. Tali ore potranno essere usufruite entro il 31 dicembre 2001.
A tal fine si fornisce in allegato un modello di comunicazione che potrà essere compilato dal lavoratore interessato e consegnato alla direzione aziendale entro la citata data del 30 giugno p.v..
Ulteriori indicazioni ed approfondimenti dell’istituto in linea generale saranno forniti con la circolare applicativa sul rinnovo contrattuale, che è in corso di predisposizione.
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