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A19959 12/06/2005
Festività del 25 e del 26 dicembre 2005: trattamento economico
canale: Lavoro e Previdenza

Ai sensi dell’art. 2 della Legge 27 maggio 1949, n. 260, le giornate del 25 e del 26 dicembre sono considerate festività. La giornata del 25 dicembre è considerata festiva anche dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792.

Le norme da osservare in occasione delle predette giornate festive sono contenute nella citata Legge n. 260/1949, nella successiva Legge 31 marzo 1954, n. 90, e nei contratti collettivi nazionali di lavoro: si fa pertanto rinvio alla loro consultazione.

Si ritiene opportuno richiamare brevemente l’attenzione sui seguenti punti.

Festività godute
Per le festività godute (non lavorate) deve essere in linea di massima corrisposto ai lavoratori non retribuiti in misura fissa mensile un trattamento economico di festività rapportato ad un sesto della retribuzione settimanale.
Per le festività non coincidenti con la domenica nessun compenso supplementare è dovuto agli impiegati ed agli altri lavoratori retribuiti in misura fissa mensile, essendo la festività non coincidente con la domenica già compresa nello stipendio mensile.
Per le festività coincidenti con la domenica (come il 25 dicembre 2005) è dovuta ai lavoratori con retribuzione fissa mensile, in aggiunta alla normale retribuzione, una quota giornaliera della retribuzione di fatto, pari ad un ventiseiesimo della retribuzione mensile, o al diverso divisore (ad esempio: un venticinquesimo) stabilito dal contratto.
Analogo trattamento è dovuto a coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino di domenica, godendo del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana.

Festività non godute
Nel caso in cui alcuni dipendenti prestino attività nella giornata festiva, deve essere loro corrisposto, oltre al compenso eventualmente spettante ai sensi della voce precedente, anche quello relativo alle ore di effettiva prestazione, aumentato delle maggiorazioni percentuali per lavoro festivo previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni
Al paragrafo II, lettera B), della circolare n. 50 G.S./12 del 21 gennaio 1982, la Direzione Generale dell’INPS ha puntualizzato il regime normativo vigente in materia di festività ai fini sia delle integrazioni salariali ordinarie che straordinarie.
Secondo le indicazioni fornite dalla predetta circolare, quando la festività infrasettimanale cade in un periodo di intervento della Cassa Integrazione Guadagni, il trattamento economico inerente tale festività non rientra fra gli elementi integrabili da parte della Cassa, in quanto a carico dell’azienda, per i lavoratori:
- ad orario ridotto, nel senso che lavorano comunque una parte della settimana;
- sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori con retribuzione non mensilizzata sospesi da non più di due settimane.
Il trattamento economico relativo alla festività infrasettimanale non è, invece, a carico dell’azienda ed è, pertanto, integrabile dalla Cassa, nei limiti previsti, per i lavoratori:
· sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da oltre due settimane;
· sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti in misura fissa mensile sospesi anche da non più di due settimane.
Il caso delle festività coincidenti con il sabato o la domenica (come il 25 dicembre 2005) presenta tuttavia una propria peculiarità: se nell’azienda che ha richiesto l’intervento della Cassa integrazione l’attività lavorativa si svolge abitualmente nelle giornate dal lunedì al venerdì, l’intervento stesso non subisce in nessun caso decurtazioni in occasione di festività coincidenti con il sabato o la domenica: pur in presenza della festività, non diminuisce infatti il numero delle ore teoricamente lavorabili nella settimana; peraltro, l’intervento della Cassa non copre la festività, in quanto non può superare il numero delle ore teoricamente lavorabili (ad esempio quaranta), già raggiunto il venerdì.
Tali festività sono perciò ininfluenti sulla Cassa (v. circolare della Direzione Generale dell’INPS n. 64183 G.S./207 del 19 ottobre 1972).

Assegni per il Nucleo Familiare
Per le festività retribuite è riconosciuto il diritto agli assegni per il nucleo familiare, tenendo presente il numero massimo di assegni giornalieri erogabili in ciascun periodo di paga, se interamente retribuito.
Le ore relative alle festività infrasettimanali godute non concorrono a formare il minimo di ore sufficiente affinché il lavoratore possa beneficiare dei suddetti assegni per l’intero periodo di paga.

Contributi previdenziali
Tutto ciò che il lavoratore riceve in occasione delle festività, sia godute sia non godute, a carico del datore di lavoro è soggetto ai contributi previdenziali, ai sensi dell’art. 12 della Legge 30 aprile 1969, n. 153, come sostituito dall’art. 6 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314.

Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche
Il trattamento economico di festività è inoltre soggetto alla ritenuta IRPEF.



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