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I periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro per maternità (congedo di maternità / paternità e congedo parentale) non si computano ai fini della durata del rapporto di apprendistato.
L'Inps ha recentemente ribadito che, in tali ipotesi, il termine finale del contratto di apprendistato subisce uno slittamento di durata pari a quella della sospensione e che analogo slittamento subisce la correlata obbligazione contributiva.
Sulle integrazioni alla retribuzione o emolumenti di altra natura, previsti a carico del datore di lavoro dalla contrattazione collettiva, trovano applicazione le misure contributive stabilite per l’apprendistato (attualmente pari al 10%).
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