Si fa seguito all’interpello n. 16/2011 dell’8 marzo 2011, con il quale il Ministero del Lavoro ha espresso il proprio parere circa l’insorgenza in capo al datore di lavoro dell’obbligazione contributiva nei casi di mancata fruizione dei permessi per riduzione di orario (cosiddetti R.O.L.) e per le festività soppresse, nonché di mancato pagamento degli stessi alle scadenze stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Alla luce delle precisazioni fornite dal Ministero del Lavoro, la Direzione Centrale Entrate dell’INPS ha diramato la circolare n. 92 dell’8 luglio 2011.
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