La Direzione Centrale delle Entrate Contributive dell’INPS, con circolare n. 83 del 24 aprile 2003, aveva impartito istruzioni in merito al versamento dei contributi per i dirigenti di aziende industriali a seguito della soppressione dell’INPDAI e del trasferimento delle strutture e delle funzioni di tale Istituto all’INPS, disposti, con effetto dal 1° gennaio 2003.
Al punto 1. della suddetta circolare l’Istituto precisava che:
- i dirigenti titolari di posizione assicurativa presso l’INPDAI sono iscritti, a partire dal 1° gennaio 2003, all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (I.V.S.), con evidenza contabile separata nell’ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
- i dirigenti industriali assunti dal 1° gennaio 2003, vale a dire i dirigenti di prima nomina (nuove assunzioni e/o passaggi di qualifica) ed i soggetti che, già titolari di posizione assicurativa presso l’INPDAI, cessino il rapporto di lavoro in corso presso l’azienda ed instaurino un nuovo rapporto di lavoro presso la stessa o altra azienda, sono iscritti al Fondo pensione lavoratori dipendenti.
La medesima circolare, al punto 4.2.2., ha illustrato le modalità operative cui devono attenersi i datori di lavoro nella compilazione delle denunce di modello DM 10/2 per l’assolvimento dell’ordinaria contribuzione dei dirigenti industriali.
Ora, la suddetta Direzione dell’Istituto ha fornito, con messaggio n. 12489 del 29 maggio 2008 – testo di seguito riprodotto, ulteriori indicazioni circa il “Codice qualifica” (“3” e “9”) da utilizzare per i lavoratori di cui trattasi, facendo presente che le stesse valgono anche ai fini della compilazione delle denunce retributive EMens.
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