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A44985 09/10/2023
Impianti per la produzione di idrogeno verde da elettrolisi: risposta del Ministero dell’Ambiente all’interpello di Confindustria – non assoggettabilità a Valutazione di Impatto ambientale
canale: Energia, Ambiente, Sostenibilità

Il Ministero dell’Ambiente ha risposto all’interpello formulato da Confindustria finalizzato ad ottenere un chiarimento circa l’interpretazione della disposizione introdotta con l’articolo 41 della Legge del 21 aprile, n. 41 (1), e, in particolare, per gli impianti per la produzione di idrogeno di cui al (nuovo) punto 6-bis) dell’Allegato II alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 (2).
Obiettivo dell’interpello presentato da Confindustria era quello di ottenere dei chiarimenti circa l’interpretazione della disposizione introdotta con l’articolo 41 della Legge del 21 aprile 2023, n. 41 (3) con la conferma del fatto che, un impianto di elettrolisi isolato, non connesso funzionalmente con altre unità produttive, il cui idrogeno prodotto è destinato ad alimentare macchine poste a valle dell’elettrolizzatore stesso, sia soggetto solamente all’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e non a Valutazione di Impatto Ambientale di competenza statale.
In questo senso, il MASE ha confermato l’interpretazione prospettata, chiarendo che un singolo impianto di produzione di idrogeno verde mediante elettrolisi di per sé non assume le caratteristiche di “impianto chimico integrato”, in quanto privo di altre unità produttive affiancate a cui è funzionalmente collegato e pertanto non rientra nel campo di applicazione del punto 6-bis) dell’Allegato II alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 (3). L’iter autorizzativo per l’impianto dovrà prevedere l’acquisizione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) statale (4), in quanto rientrante nella più ampia categoria degli “Impianti Chimici”, anche per la produzione di idrogeno, ove raggiungano le ivi descritte soglie produttive.

NOTE

    1) Legge del 21 aprile 2023, n. 41: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13
    2) L’allegato II alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 riporta l’elenco degli impianti soggetti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale
    3) L’articolo 41 della Legge n. 41/2023 modifica l’allegato II alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 inserendo il punto 6-bis “Impianti chimici integrati per la produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica di idrogeno verde ovvero rinnovabile, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse
    4) Come previsto all’allegato XII alla parte seconda del d.lgs. 152/2006


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