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A36380 02/16/2017
Periodo di conservazione delle registrazioni cronotachigrafiche e annotazione delle presenze sul Libro Unico del Lavoro
canale: Lavoro e Previdenza

In tema di periodo di conservazione delle registrazioni cronotachigrafiche, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha diramato l’allegata lettera circolare del 9 febbraio 2017, prot. 1/2017, con cui si chiariscono i dubbi interpretativi sorti anche in sede giudiziale, che avevano talora condotto ad una erronea applicazione della normativa relativa concernente alla conservazione dei libri paga e libri matricola (5 anni) anche all’obbligo di tenuta dei dischi tachigrafici, per chi provvedeva all’annotazione della presenza del lavoratore con mansioni di conducente con la lettera “P” nel Libro Unico del Lavoro.

L’Ispettorato precisa infatti che, laddove sussista la prassi delle annotazioni sul LUL mediante l’inserimento della lettera “P”, l'obbligo di conservazione dei dischi cronotachigrafici previsto dalla normativa europea, che impone la conservazione degli stessi per almeno un anno dal loro utilizzo, non è correlato agli obblighi di registrazione dei dati sul LUL o alla conservazione dello stesso.

Di conseguenza, il Libro Unico deve essere conservato per almeno 5 anni, mentre i dischi del cronotachigrafo devono essere conservati per un anno, come previsto dalla normativa europea.



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